Di Giulia Bettini


“Laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95 c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato)”
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Questo è quanto ha stabilito, con ordinanza n. 3720 del 14 febbraio 2020, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito del ricorso promosso dal creditore Tizio in ordine al diritto vantato da quest’ultimo (e già negato tanto dal Giudice di prime cure che in appello) di vedersi rimborsato dalla società Alfa (debitore) l’importo pagato per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione emessa all’esito del procedimento di espropriazione presso terzi promosso contro la società debitrice e che conteneva, tra il resto, l’espresso addebito all’esecutato anche delle spese di siffatta registrazione.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto, così uniformandosi ad altre precedenti pronunce in merito (cfr. tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29855 del 20/11/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019) che l’importo pagato per la registrazione dell’ordinanza avrebbe potuto (rectius dovuto) essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo pignorato, atteso che l'imposta di registro era stata espressamente inclusa nella somma oggetto di assegnazione, rientrando per l’effetto tra le spese dell’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 c.p.c..

Ciò senza che possa assumere alcun rilievo - prosegue la Corte - la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo pignorato, la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa non essendo ancora stata effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non essendo stata, quindi, ancora anticipata dal creditore la relativa imposta); trattandosi di importo compreso nell’assegnazione, infatti, la relativa pretesa ben può essere avanzata, in via esecutiva, anche in una fase successiva direttamente nei confronti del terzo (previa documentazione del relativo esborso), con il “solo” limite della capienza dei crediti pignorati.

Del resto, attesa la sua valenza di spesa dell’esecuzione, anche per la tassa di registro non può che trovare applicazione il principio di diritto già oggetto di un breve commento su questo sito (dicembre 2019; Cass., Sez. III, sent. n. 24571 del 05.10.2018) secondo cui le spese del processo esecutivo, in caso di incapienza, restano a carico del creditore.


Il presente articolo ha finalità meramente informativa e non costituisce la prestazione di un parere professionale. Tutti i diritti riservati – Avv. Giulia Bettini