Di Nicoletta Giazzi

Con ordinanza n. 28995/2020 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sollecitato l'intervento delle Sezioni Unite perché fosse chiarito se il diritto all'assegno divorzile debba venire meno automaticamente con l'instaurazione di una nuova convivenza, ancorché di fatto, ovvero se possa essere stabilita la perduranza dello stesso dando rilevanza al contributo fornito dall'avente diritto alla costituzione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge.


Il caso è giunto all'attenzione della Suprema Corte a seguito del ricorso proposto avverso una sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che aveva rigettato la domanda della ex moglie di vedersi riconosciuto l'assegno di divorzio sebbene la stessa avesse intrapreso altra stabile convivenza - seppur di fatto - con altro uomo, dal quale aveva avuto una figlia.

La richiesta si reggeva sostanzialmente sulla storia matrimoniale della donna e, in particolare, sulle rinunce - anche rispetto alla propria attività lavorativa - dalla medesima fatte nell'interesse della famiglia, in particolare per dedicarsi ai figli e consentire al marito di realizzarsi, come peraltro avvenuto, professionalmente.

La Corte d'Appello di Venezia aveva disatteso la richiesta in applicazione dell'automatismo in forza del quale, come avviene a seguito di nuove nozze (art. 5 legge 898/1970) “la semplice convivenza more uxorio con altra persona provochi, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l'immediata soppressione dell'assegno divorzile”. Ciò anche in applicazione del principio di autoresponsabilità che deve governare le scelte individuali.

L'orientamento della Corte d'Appello di Venezia risulta peraltro mutuato dalla più recente giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione che attribuisce dignità piena alla famiglia di fatto che, in quanto stabile e duratura, è da annoverarsi tra le formazioni sociali in cui l'individuo libero e consapevole nella scelta di darvi corso, svolge, ex art. 2 della Costituzione, la sua personalità (Cass. Civ. 3.04.2015 n. 6855, Cass. Civ. 8.02.2016 n. 2466, Cass. Civ. 12.11.2019 n. 29317 e Cass. Civ. 16.10.2020 n. 22604) e che valorizza il suddetto principio, atteso che la persona mette in conto che la scelta di instaurare una nuova convivenza determina la perdita del diritto all'assegno.

La Prima Sezione tuttavia ha evidenziato la necessità di ripensare al suddetto orientamento attraverso “un completo scrutinio del canone di autoresponsabilità” che deve operare non solo per il futuro “chiamando gli ex coniugi che costituiscano con altri una stabile convivenza a scelte consapevoli di vita e a conseguenti assunzioni di responsabilità e ciò, anche a detrimento di pregresse posizioni di vantaggio di cui il nuovo stabile assetto di vita esclude una permanente ed immutata redditività”, ma anche per il “tempo passato e sul fronte dei presupposti del maturato assegno divorzile”, atteso il carattere composito dello stesso (funzione assistenziale, risarcitoria, perequativa-compensativa) riconosciuto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018.

In buona sostanza, i Giudici della Prima Sezione hanno evidenziato come l'applicazione dell'automatica perdita del diritto all'assegno divorzile in seguito a nuova convivenza influisce non solo sugli aspetti futuri, ma finisce per frustrare quelli che sono i criteri - maturati nel passato e nel corso degli anni di matrimonio - di determinazione del diritto a percepire l'assegno come stabiliti dalle Sezioni Unite.

Il principio di autoresponsabilità dunque non può, da solo, determinare l'esclusione al diritto all'assegno, dovendo essere declinato nella concreta fattispecie in esame; il giudice - secondo la Prima Sezione - sarà perciò tenuto ad apprezzare il caso sottoposto al suo vaglio, valorizzando il carattere compensativo ed assistenziale dell'assegno laddove ne ricorrano i presupposti, anche decidendo per una sua rimodulazione laddove la nuova convivenza abbia determinato per l'avente diritto una situazione migliorativa sotto l'aspetto economico-patrimoniale.

In sintesi, dunque, l'intervento delle Sezioni Unite è stato sollecitato per chiarire se “instaurata la convivenza di fatto, definita all'esito di un accertamento pieno di stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell'ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all'assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell'assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato all'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, sostengano dell'assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione, nel diverso contesto sociale di riferimento”.

Si attendono le Sezioni Unite.

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