Una recentissima sentenza  della Corte di Cassazione ha ritenuto che "nella materia del danno da perdita del congiunto ... la nozione di ordine pubblico internazionale, presente ... nella L. n. 218 del 1995, comma 1, si deve intendere nei termini seguenti: "Agli effetti del diritto internazionale privato, l'ordine pubblico che - anche ai sensi dell'abrogato articolo 31 preleggi, applicabile "ratione temporis" - impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'"ordine pubblico internazionale", da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo", ribadendo così un indirizzo già espresso in precedenza (Cass. n. 19405 del 2003).

La sentenza in argomento sottolinea la necessita' di "identificare l'ordine pubblico di rilievo internazionalprivatistico con l'oggetto di un controllo della compatibilita' della norma straniera con i "principi fondamentali della nostra Costituzione o, comunque, (individuabili) in quelle altre norme che rispondono all'esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo o, ancora, che informano l'intero ordinamento in modo tale che la loro lesione (per effetto dell'applicazione della norma straniera) si traduca in uno stravolgimento dei suoi valori fondanti".

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