Di Giulia Bettini


L’obbligo di garanzia statuito in una pronuncia giudiziale a carico della compagnia di assicurazione non può essere condizionato all’esecuzione della sentenza di condanna da parte dell’assicurato.

In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Bergamo (Giudice dell’Esecuzione Dottoressa Caprioli – n. 727/2019 R.G.E) all’esito del giudizio di accertamento instauratosi ai sensi dell’art. 549 c.p.c. sulla scorta dell’asserita incompletezza e falsità della dichiarazione resa da parte della compagnia di assicurazione - terza pignorata.

Questi, in breve, i fatti: in forza di una sentenza di condanna a sé favorevole, l'attore in un giudizio volto al risarcimento del danno promuoveva esecuzione mobiliare presso terzi. L'azione esecutiva vedeva coinvolta quale soggetto terzo pignorato la compagnia di assicurazione la quale, a sua volta, era debitrice nei confronti del convenuto condannato al risarcimento del danno in conseguenza della manleva oggetto di decisione nel medesimo giudizio.

L'azione esecutiva presso terzi veniva posta in essere a fronte dell'inerzia del convenuto condannato al risarcimento del danno e dell'assicurazione stessa.

Al momento di rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., la compagnia terza pignorata assumeva l’insussistenza di un credito liquido, certo ed esigibile nei confronti del debitore, attesa – tra l'altro – la mancata (ed a suo avviso imprescindibile) intervenuta esecuzione della sentenza medesima da parte di quest’ultimo.

Una tale interpretazione dell’essenza dell’obbligo di garanzia di manleva non è stata condivisa dal Tribunale di Bergamo. Ciò ha fatto il Gudice dell'esecuzione richiamando le pronunce della Suprema Corte secondo cui “ai sensi dell’art. 1917 c.c., l’Assicuratore è tenuto a pagare l’indennizzo direttamente all’assicurato anche prima che questi abbia risarcito il terzo danneggiato, sempre che l’obbligazione di tener indenne l’assicurato sia divenuta attuale e concreta a seguito della intenzione, comunque manifestata dal terzo, di essere risarcito del danno subito in conseguenza del fatto previsto dal contratto di Assicurazione (Cass. 2332/1971). Poiché nell’assicurazione della responsabilità civile la prestazione dell’assicuratore è preordinata al fine di tenere indenne l’assicurato (somministrandogli i mezzi o pagando direttamente al terzo) di quanto questi deve pagare in conseguenza del fatto, l’obbligo dell’Assicuratore di pagare l’indennizzo all’assicurato può sorgere anche prima che questi effettui il pagamento al terzo danneggiato, sol che si verifichi una minaccia concreta ed attuale al patrimonio dell’assicurato per effetto della manifestata intenzione del terzo di essere effettivamente risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto previsto nel contratto (Cass. 2196/1974 e Cass. 2051/1969)”.
 
E' senz'altro impostazione da condividere: se così non fosse e l’assicurato (debitore nell'obbligazione risarcitoria) dovesse essere tenuto a pagare preventivamente il suo debito per rendere attuale l'obbligazione di manleva nei confronti della propria compagnia di assicurazione, verrebbe meno quella che è la funzione primaria e centrale della manleva, vale a dire quella di neutralizzare gli effetti della pronuncia di condanna intervenuta ai danni del garantito.

Ed ancora, opinando diversamente si darebbe spazio ad un'inammissibile frustrazione del creditore principale (il danneggiato, appunto) il quale, di fronte all'inerzia del soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria – o, peggio, all'incapienza del suo patrimonio – ed alla preordinata inattività della compagnia tenuta alla manleva, si troverebbe tra le mani una sentenza sostanzialmente inutiliter data.


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